• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

SC CONSULTING DI SCUTELLÀ CARMELO

  • Home
  • Lo Studio
    • Chi siamo
    • Soci e Collaboratori
  • Attività dello Studio
  • Contatti
  • Dove siamo
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
  • Circolari dello Studio
  • Scadenzario

NEWS|PREVIDENZA

30 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

INPGI, entro luglio il pagamento dei contributi minimi

L’Istituto di previdenza dei giornalisti ha indicato nel 31 luglio il termine ultimo per il versamento per il 2023 (INPGI, circolare 27 giugno 2023, n. 4).

L’INPGI ha reso noto che il 31 luglio 2023 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi
per l’anno in corso. Al versamento del contributo minimo annuale sono tenuti tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata) che nel corso dell’anno 2023 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.  

Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a 5 anni, il contributo minimo è ridotto al 50% (articolo 3 del Regolamento INPGI,). A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2023, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2023 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2018.

L’INPGI, inoltre, ricorda che l’articolo 18, comma 11, del D.L. n. 98/2011 prevede che, per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata a una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2023 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Peraltro, l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità
e/o indiretta) e gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.  

Gli importi per il 2023

Gli importi dovuti per l’anno 2023 sono i seguenti:

Tipo contributoContributo
minimo
ordinario
Contributo minimo
ridotto per i giornalisti
con meno di 5 anni di
anzianità professionale
Contributo minimo
ridotto per i giornalisti
titolari di trattamento
pensionistico diretto
Reddito minimo di riferimento2.361,331.180,662.361,33
Contributo Soggettivo (12%) 283,36141,68 141,68
Contributo Integrativo (4%) 94,4547,2394,45
Contributo di maternità 24,9024,9024,90
Totale contributo minimo
2023 
402,71213,81261,03  

In attesa dell’approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.

Le modalità di pagamento

Il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) e utilizzando i seguenti codici:

Ente = P
Provincia = (lasciare vuoto)
Codice tributo = G001
Codice identificativo = 22222
Mese = 01
Anno di riferimento = 2023.

Qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare questa forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2023 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.  

I soggetti che non devono versare

Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2023 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

Invece, i giornalisti iscritti all’INPGI che, alla data del 31 luglio 2023,  non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2023 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività, dal versamento del contributo minimo.  

Questi ultimi soggetti, se interessati a ottenere la copertura contributiva nell’anno 2023, pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali, possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2023 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2024), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni. 

Archiviato in: NEWS|PREVIDENZA

22 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Lavoratori agricoli, stabilite le retribuzioni 2023 ai fini contributivi

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato i salari medi giornalieri con un apposito decreto direttoriale (D.M. 21 giugno 2023).

Il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che stabilisce le retribuzioni medie giornaliere per il 2023 ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale. I valori in oggetto vengono così determinati ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato, nella tabella allegata al citato decreto.

In particolare, per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 28, Legge  n. 88/1989 il reddito medio convenzionale giornaliero per l’anno 2022, per ciascuna fascia di reddito agrario (tabella allegata alla Legge n. 233/1990) è determinato nella misura di 61,98 euro.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per il 2023, è parificato a quello determinato, per lo stesso anno, nella già citata tabella allegata al decreto per la categoria dei salariati fissi. Nel caso in cui siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata. 

Archiviato in: NEWS|PREVIDENZA

21 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

TFS telematici, le precisazioni dell’INPS

L’Istituto fornisce chiarimenti sulle riliquidazioni del Trattamento di fine servizio attraverso il canale on line (INPS, messaggio 21 giugno 2023, n. 2296).

A seguito delle richieste pervenute da parte di alcune amministrazioni ed enti datori di lavoro, l’INPS ha fornito chiarimenti in relazione alla corretta modalità da seguire nelle lavorazioni dei TFS telematici, in caso di variazione dei dati giuridici ed economici relativi a una pratica TFS in precedenza trasmessa, sia in modalità cartacea, sia telematica, alla struttura territoriale di competenza.  

In effetti, effettuata la liquidazione del TFS, le variazioni successive dei dati presenti in posizione assicurativa, sull’“Ultimo miglio TFS” e sulla “Comunicazione di Cessazione TFS” potrebbero dare origine a un ricalcolo del valore del TFS e a una conseguente riliquidazione del trattamento.

In via generale, l’amministrazione/ente datore di lavoro può inoltrare un modello telematico di “Riliquidazione” solo nel caso in cui la pratica TFS di prima liquidazione, sia essa cartacea o telematica, sia nello stato “in pagamento” o in quello “pagata”. Tuttavia, la modalità operativa da seguire è diversa a seconda che la pratica di prima liquidazione di TFS sia cartacea o telematica.

L’INPS spiega che se la prima liquidazione di TFS è cartacea, l’amministrazione/ente può inoltrare una riliquidazione della citata prestazione in modalità telematica impostando il flag su “Riliquidazione”. A tale fine, l’amministrazione/ente deve necessariamente inserire, in “Nuova Passweb”, l’“Ultimo Miglio TFS”, certificarlo e proseguire con l’inserimento dei dati specifici relativi alla “Comunicazione di Cessazione TFS”.

Nel caso in cui invece, la prima liquidazione del trattamento di fine servizio sia telematica, l’amministrazione/ente deve operare diversamente in base alla tipologia di variazione che deve essere effettuata. Se si deve comunicare variazioni dei dati giuridici e/o economici che riguardano solo l’“Ultimo Miglio TFS”, si dovrà esclusivamente inviare tramite “Nuova Passweb” una nuova certificazione di “Ultimo Miglio TFS”, variando i dati precedentemente inseriti e comunicati. Tali variazioni generano un “risveglio” della pratica di TFS. La segnalazione di “risveglio” viene presa in carico e acquisita automaticamente dal gestionale SIN TFS, che riporta in istruttoria la pratica “risvegliata” o eventualmente “impianta” una riliquidazione se la pratica in questione sia stata già pagata.  

Se, invece, alla base della riliquidazione non vi è una variazione economica e/o giuridica, ma l’amministrazione/ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori informazioni che riguardando solo i dati specifici della “Comunicazione di Cessazione TFS” (riscatti non presenti in banca dati, periodi di servizio presso enti in convenzione/soppressi, periodi di mobilità, benefici di legge), il soggetto datoriale deve unicamente inviare un nuovo modello di “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo “Riliquidazione”.

Il TFS non in pagamento

Diverso è il caso in cui la prima liquidazione cartacea e telematica non sia in pagamento. In questa ipotesi, infatti, la procedura non consente all’amministratore/ente l’inoltro di un modello telematico di riliquidazione fino a quando la prima pratica non sia stata pagata o posta in pagamento. Pertanto, se sono intercorse delle variazioni economico/giuridiche che riguardando solamente i dati dell’“Ultimo Miglio TFS”, l’amministrazione/ente deve esclusivamente aggiornare le informazioni relative all’“Ultimo Miglio TFS” precedentemente inserito e certificato. Tali variazioni generano un “risveglio” della pratica TFS in lavorazione che l’operatore INPS prenderà in carico nella fase di istruttoria; in questo caso non deve essere quindi inviato un nuovo modello di prima liquidazione.

Invece, per comunicare la variazione dei soli dati specifici presenti nel modello telematico, l’amministratore/ente dovrà inviare una nuova “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo prima liquidazione, in sostituzione della precedente, consentendo in questo modo agli operatori INPS di aggiornare i dati direttamente in occasione del primo pagamento. 

Infine, l’Istituto ricorda alle amministrazioni/enti la necessità di verificare puntualmente lo stato di lavorazione delle precedenti pratiche telematiche, consultando lo stato di lavorazione della pratica TFS nell’apposita sezione “Modelli inoltrati”, inserendo il codice fiscale dell’iscritto o, in alternativa, in “Nuova Passweb” nella funzione “Collegamenti”, selezionando “Consultazione Pratica – Fascicolo”. L’INPS precisa, inoltre, che le pratiche TFS telematiche possono essere “risvegliate” tramite le variazioni dei soli dati giuridici presenti in Posizione Assicurativa, senza la necessità di variare l’“Ultimo Miglio TFS” e/o di inviare un nuovo modello di “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo “Riliquidazione”.

Archiviato in: NEWS|PREVIDENZA

13 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pensioni 2023: i requisiti per la quattordicesima

L’INPS ha comunicato i criteri con i quali sarà corrisposta la somma aggiuntiva in occasione della prossima mensilità di luglio (INPS, messaggio 12 giugno 2023, n. 2178).

La somma aggiuntiva, meglio nota come quattordicesima, sarà erogata dall’INPS in occasione della mensilità di luglio 2023. L’Istituto lo ha confermato tramite il messaggio in commento, con il quale sono stati resi noti anche i criteri di attribuzione alle diverse categorie di pensionati. La corresponsione è effettuata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’INPS sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.

In particolare, a coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2023 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2023 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2023 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2023.

Comunque, coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale  con la propria identità digitale, (SPID almeno di II livello, CNS o CIE 3.0). In alternativa, è possibile rivolgersi agli istituti di patronato.

Nel messaggio in oggetto, l’INPS rammenta i requisiti reddituali per il 2023 in caso di prima concessione (tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno in corso) e nel caso di concessione successiva alla prima (i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2023 e i redditi diversi del 2022).

Inoltre, per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente che, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ad alcuni limiti indicati nella tabella inclusa nel messaggio in commento, suddivisa per tipologia e anni di contribuzione. A parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la cosiddetta clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Nel messaggio, infine, vengono descritte le diverse operazioni eseguite dall’Istituto in riferimento all’erogazione della quattordicesima per le diverse categorie di pensioni: gestite nei sistemi integrati (Gestione privata, ex ENPALS, Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS, dei giornalisti liquidate con il sistema IVS), gestite nei sistemi della Gestione pubblica e gestite nei sistemi ex INPGI.

Archiviato in: NEWS|PREVIDENZA

8 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

La compilazione del Quadro RR per artigiani, commercianti e lavoratori autonomi

L’INPS fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione per i soggetti iscritti alle diverse gestioni previdenziali (INPS, circolare 7 giugno 2023, n. 52).

L’INPS ha provveduto a rendere note le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF” e la riscossione dei contributi dovuti a saldo 2022 e in acconto 2023 per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti (sezione I) e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (sezione II).

Infatti, l’articolo 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, dispone che i soggetti iscritti all’INPS (a eccezione dei coltivatori diretti) devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti nella propria dichiarazione dei redditi. Il medesimo decreto prevede, inoltre, che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Infine, con il provvedimento prot. n. 55597 del 28 febbraio 2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello “Redditi 2023-PF” per il periodo d’imposta 2022, nel quale è compreso il Quadro RR obbligatorio per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti (sezione I) e per gli iscritti alla Gestione separata INPS liberi professionisti (sezione II).

Artigiani ed esercenti attività commerciali

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”.

Qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite il modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

Per quel che l’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, l’INPS fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2022, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla Legge n. 145/2018, scomputate dal reddito dell’anno. Seguono nella circolare le indicazioni per la determinazione della base imponibile per i diversi casi tra i quali i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti e gli iscritti alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani dei soci di cooperative artigiane.

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Nella circolare in commento, infine, vengono riportate le istruzioni per la compilazione della sezione II del Quadro RR da parte dei soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo,  iscritti e tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata. 

In particolare, ricorda l’INPS; sono obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa). 

Nel documento dell’INPS vengono anche illustrate le indicazioni per la determinazione della base imponibile – rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” (se adottato dal professionista) per gli esercenti attività di impresa arti o professioni – e per il calcolo del contributo dovuto.

Infine, nella circolare in sono riportati i termini e le modalità di versamento per i contribuenti, le forme di rateizzazione e quelle relative alla compensazione.

Archiviato in: NEWS|PREVIDENZA

1 Giugno 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Welfare aziendale e sostituzione dei premi di risultato: il riepilogo dell’INPS

L’Istituto ha effettuato una ricognizione del quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato (INPS, circolare 31 maggio 2023, n. 49).

Dato che nel corso degli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto per ampliare le misure volte a favorire l’erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati (Legge n. 208/2015, Legge n. 232/2016, Legge n. 205/2017 e D.L. n. 48/2023), l’INPS ha voluto effettuare un riepilogo delle modifiche che hanno interessato i benefit di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR e quelle introdotte in materia di premi di risultato e welfare aziendale. 

Welfare aziendale: i benefit (articolo 51, comma 2, del TUIR)

La normativa di riferimento ha ampliato le tipologie di prestazioni che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile e a una ridefinizione del perimetro applicativo delle ipotesi di benefit già contemplate dall’articolo 51 del TUIR. In particolare, al comma 2 dell’articolo 51 sono state modificate le lettere f) e f-bis) e introdotte le lettere d-bis), f-ter) e f-quater), che disciplinano fattispecie per le quali la non concorrenza al reddito da lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.

In proposito, in linea con le precisazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate, l’INPS evidenzia che nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa a disposizione dei benefit, nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano. Di conseguenza, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono, anche in base alle nuove previsioni normative, alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Il regime previdenziale in relazione ai benefit 

Anche dopo l’armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale a opera del D.lgs n. 314/1997, restano alcuni profili distintivi per quanto riguarda la determinazione delle somme soggette a contribuzione nei limiti indicati dall’articolo 12 della Legge n. 153/1969 e, in particolare, con riferimento al comma 4, lettera f), il quale dispone che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro.

Considerato che le casse, i fondi e le gestioni citate possono contestualmente avere la finalità di erogare prestazioni diverse, delle quali alcune riconducibili al regime di cui all’articolo 12, comma 4, lettera f), della Legge n. 153/1969, ne consegue che una contabilizzazione separata dei versamenti consentirà la corretta applicazione della disciplina previdenziale.

Corresponsione dei benefit mediante voucher

L’articolo 1, comma 190, lettera b), della legge di Stabilità 2016 ha consentito la generale possibilità di erogazione dei benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR in forma di voucher. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Questi beni e servizi, tuttavia, possono essere indicati cumulativamente in un unico titolo purché il valore complessivo non ecceda il limite di 258,23 euro.

In particolare, il momento dell’assoggettamento a contribuzione dei benefit erogati con voucher, nei casi in cui sia previsto è sempre quello della percezione del titolo che coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente e non il momento in cui quest’ultimo effettivamente ne usufruisce.

Profili previdenziali e premi di risultato

Mentre il premio di risultato sconta la normale contribuzione (fatte salve le agevolazioni di cui all’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) e un’imposta sostitutiva fiscale agevolata del 10% (ridotta al 5% per l’anno 2023) in capo al dipendente, il welfare aziendale è generalmente esente da contribuzione previdenziale sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore. Va evidenziato, comunque, che le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81. Per potere beneficiare dell’agevolazione è inoltre necessario, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto interministeriale 25 marzo 2016, che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto stesso.

L’esenzione dei benefit fruiti in sostituzione di premi o partecipazione agli utili erogati ai dipendenti soggiace ai limiti relativi all’ammontare delle somme assoggettabili a imposta sostitutiva e agli importi stabiliti per dette utilità dal TUIR.

Inoltre, si ricorda che l’articolo 55 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto, in materia di redditi relativi a premi di produttività e di redditività, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, accanto a quelle fiscali, altre agevolazioni di natura contributiva. In particolare, per i datori di lavoro che coinvolgano in modo paritetico i lavoratori nell’organizzazione del lavoro è prevista l’applicazione di un beneficio sul piano contributivo mediante la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro sulle quote delle erogazioni relative a premi di risultato non superiori a 800 euro. Sempre per le quote delle erogazioni non superiori a 800 euro è altresì prevista la non debenza di contribuzione a carico del lavoratore.

Contestualmente, a fronte del minore onere contributivo a vantaggio del lavoratore e del datore di lavoro, il legislatore ha previsto, corrispondentemente, sul piano previdenziale la riduzione dell’aliquota di computo ai fini pensionistici.

Premi di risultato sostituiti con welfare aziendale

Su avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le specifiche disposizioni dell’articolo 12 della legge n. 153/1969, nonché dell’articolo 16, comma 1, del D.lgs n. 252/2005, comportano che i contributi versati su richiesta del lavoratore alle forme pensionistiche complementari, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative ai premi di risultato di cui al comma 182 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, siano assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.

Le stesse considerazioni valgono in relazione all’ipotesi di esclusione dal reddito da lavoro dipendente per i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR (destinati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione indicati dal TUIR.

Infine, con riferimento al caso di sostituzione dei premi di risultato con azioni offerte alla generalità dei dipendenti, si osserva che il legislatore ha introdotto una deroga alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR con riferimento non solo al limite di valore delle azioni che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, ma anche alle condizioni che richiedono l’attribuzione delle azioni alla generalità dei dipendenti e la non cedibilità delle azioni da parte del dipendente prima del triennio, nonché – anche oltre tale termine – al datore di lavoro o alla società emittente.

Archiviato in: NEWS|PREVIDENZA

  • « Vai alla pagina precedente
  • Vai alla pagina 1
  • Pagine interim omesse …
  • Vai alla pagina 6
  • Vai alla pagina 7
  • Vai alla pagina 8
  • Vai alla pagina 9
  • Vai alla pagina 10
  • Pagine interim omesse …
  • Vai alla pagina 18
  • Vai alla pagina successiva »

Barra laterale primaria

Cerca nelle news

News

  • NEWS|LAVORO
  • NEWS|FISCO
  • NEWS|PREVIDENZA

Footer

NEWS LAVORO

Contribuzione agricola: la comunicazione dell’esito dei controlli

In corso l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’agevolazione già concessa … [Continua...] infoContribuzione agricola: la comunicazione dell’esito dei controlli

CCNL Penne, spazzole e pennelli: iniziata la trattativa

Chiesto un aumento salariale per il triennio pari 230,00 euro lordi mensili complessivi (TEC)Il 4 … [Continua...] infoCCNL Penne, spazzole e pennelli: iniziata la trattativa

CCNL Agricoltura Operai e florovivaisti: avviata la trattativa per il rinnovo

Presentata la piattaforma sindacale con focus su salari e stagionalitàLo scorso 3 dicembre 2025 si è … [Continua...] infoCCNL Agricoltura Operai e florovivaisti: avviata la trattativa per il rinnovo

Tutte le altre news

NEWS PREVIDENZA

Accordo e Intesa amministrativa tra Italia e Moldavia: le domande di pensione

Fornite le istruzioni operative sulle modalità di presentazione delle istanze (INPS, messaggio 8 … [Continua...] infoAccordo e Intesa amministrativa tra Italia e Moldavia: le domande di pensione

Gestione dipendenti pubblici: arrivano ulteriori chiarimenti

Fornite istruzioni operative sull'avvio del graduale percorso di inibizione di alcune funzionalità … [Continua...] infoGestione dipendenti pubblici: arrivano ulteriori chiarimenti

Lavoro sportivo: le misure previdenziali

Fornite istruzioni sull'applicazione delle disposizioni previste in materia dal D.Lgs. n. 163/2022 … [Continua...] infoLavoro sportivo: le misure previdenziali

Tutte le altre news

NEWS FISCO

Regime piccole imprese: modalità e termini per l’attribuzione del numero di identificazione EX

L’Agenzia delle entrate apporta modifiche al precedente provvedimento n. 460166/2024, il quale reca … [Continua...] infoRegime piccole imprese: modalità e termini per l’attribuzione del numero di identificazione EX

Utilizzo credito da DTA da parte del cessionario: la compensazione non rientra tra le modalità consentite

Con la risposta del 4 dicembre 2025, n. 300, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla cessione … [Continua...] infoUtilizzo credito da DTA da parte del cessionario: la compensazione non rientra tra le modalità consentite

Accise su gas naturale ed energia elettrica: dettagli su usi domestici, non domestici e usi promiscui

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce "ulteriori indicazioni in merito alle modifiche alla … [Continua...] infoAccise su gas naturale ed energia elettrica: dettagli su usi domestici, non domestici e usi promiscui

Tutte le altre news

SC CONSULTING DI SCUTELLÀ CARMELO | P. IVA: 029698708450 | Corso Vittorio Veneto n. 107 - 92026 FAVARA (AG) | Sviluppato da

Privacy Policy

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta