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NEWS|LAVORO

10 Novembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dichiarazione “de minimis”: l’aggiornamento per la richiesta di incentivi

Fornite le indicazioni sulle regole e i moduli per gli aiuti di Stato di piccola entità (INPS, messaggio 6 novembre 2025, n. 3339).

L’INPS ha fornito indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità (il regime “de minimis”), a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di importo concedibili come illustrato di seguito:

– Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale), 300.000 euro (dal 1° gennaio 2024);
– Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG), 750.000 euro (dal 1° gennaio 2024);
– Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): 40.000 euro (dal 25 ottobre 2023);
– Regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): 50.000 euro (dal 16 dicembre 2024).

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di 100.000 euro e si applica ora il massimale generale di 300.000 euro.

L’aiuto massimo è calcolato su un periodo di tre anni per la singola “impresa unica“.

Gli aiuti possono essere richiesti attraverso:

– moduli telematici, per le agevolazioni gestite online, i moduli sul Portale delle agevolazioni sono già stati aggiornati automaticamente;
– moduli cartacei, per le agevolazioni che non hanno un modulo online (ad esempio, alcuni incentivi per chi assume percettori NASpI), bisogna usare il nuovo modulo di dichiarazione.
Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è disponibile sul portale (modulo SC105).

 

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10 Novembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Trasporto merci (Conflavoro-Confsal): siglato accordo di interpretazione autentica

Definiti criteri e modalità dell’Una Tantum prevista dal CCNL di settore

Lo scorso 4 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica e la Parte datoriale Conflavoro-Pmi hanno siglato l’accordo di interpretazione autentica del CCNL di settore firmato il 27 ottobre 2025. L’accordo è incentrato, in particolare, su criteri e modalità di erogazione dell’importo Una Tantum, riconosciuto ai lavoratori, per il periodo di vacanza contrattuale.

L’Una Tantum spetta a tutti i lavoratori in forza alla data di decorrenza del rinnovo che abbiano maturato anzianità di servizio nel periodo di riferimento. Viene erogata in un’unica soluzione o in un massimo di 12 rate mensili. In caso di erogazione rateizzata e di cessazione del rapporto di lavoro, l’importo deve essere erogato integralmente con la liquidazione dell’ultima busta paga.

L’importo viene erogato pro quota in base ai mesi di anzianità maturata nel periodo luglio-settembre 2025, contando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni. Sono esclusi dal computo dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite e periodi senza retribuzione. Per quanto riguarda i lavoratori part-time e gli apprendisti l’importo spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro. L’Una Tantum non è utile ai fini del computo di istituti contrattuali, legali o previdenziali, né del TFR, e non è assorbibile da superminimi. L’importo Una Tantum, infine, è stabilito in base al livello di inquadramento.

LivelliUna Tantum
Quadro334,05
Primo310,35
Secondo270,75
Terzo226,35
Quarto207,45
Quinto194,40
Sesto182,25
Settimo169,65

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7 Novembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Dirigenti – Aziende Commerciali: sottoscritta l’ipotesi di rinnovo

Rinnovato il contratto per i Dirigenti del Terziario per il triennio 2026–2028

Il 5 novembre 2025 le Parti sociali Confcommercio e Manageritalia – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi e Terziario Avanzato hanno siglato l’ipotesi di accordo per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Con tale accordo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e resterà valido fino al 31 dicembre 2028, viene stabilito un aumento retributivo progressivo pari a:

– 320,00 euro mensili, con decorrenza dal 2026;

– 260,00 euro mensili dal 2027;

– 220,00 euro mensili dal 2028.

Inoltre, viene stabilito un credito welfare annuale, destinabile al Fondo Mario Negri, pari a 1.500,00 euro per ciascun dirigente nel triennio 2026-2028.

Sul fronte normativo, vengono introdotte nuove garanzie per i dirigenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o degenerative ed istituito un nuovo organismo dedicato a diversità, equità, inclusione e trasparenza retributiva, per promuovere una cultura del lavoro equa e sostenibile (Osservatorio nazionale).

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7 Novembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le indicazioni operative sugli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per l’occupazione

Fornite le modalità di esposizione dei dati nei flussi Uniemens (INPS, messaggio 6 novembre 2025, n. 3344).

L’INPS ha illustrato le proprie indicazioni operative in materia di incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale (articolo 4-ter del D.L. n. 4/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 28/2024). In sostanza, il citato articolo 4-ter ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, uno specifico incentivo rivolto alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerga un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.

In particolare, le suddette imprese possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

In tale accordo deve essere previsto un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

La nuova impresa può sottoscrivere il suddetto accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione.

L’esonero contributivo

Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo (comma 4 dell’articolo 4-ter) per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di un importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.

Il beneficio contributivo spetta altresì per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le condizioni

Ai sensi del comma 5 dell’articolo in argomento, la misura agevolativa spetta a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio. Di conseguenza, ai fini dell’erogazione degli incentivi in trattazione, deve essere individuata puntualmente e in via preliminare la platea dei destinatari della misura.

L’INPS può procedere al suo riconoscimento solo a seguito della trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’elenco dei destinatari della misura e dell’ammontare dell’esonero calcolato. In particolare, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in argomento, ai datori di lavoro interessati, a seguito della specifica comunicazione effettuata dal Ministero, viene attribuito dall’INPS il codice di autorizzazione (CA) “2L”, che assume il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”.

Con specifico riferimento alla realizzazione del piano formativo per i lavoratori interessati, secondo quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 4-ter, l’Ispettorato nazionale del lavoro procede alla verifica della corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro, sulla base degli accordi sottoscritti e trasmessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il datore di lavoro si impegna a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni societarie straordinarie per almeno 48 mesi (lettera e) del comma 2 dell’articolo 4-ter). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.I. 23 gennaio 2025 è consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. 

Infine, il messaggio in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

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7 Novembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Amministratori di condominio: definiti gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale

Dal 1° ottobre 2025 verrà riconosciuta ai lavoratori l’Indennità di Vacanza Contrattuale mensile

Il 31 ottobre 2025 le associazioni datoriali Saci e Anaci, insieme all’organizzazione sindacale Cisal Terziario, hanno sottoscritto un accordo per definire l’Indennità di Vacanza Contrattuale per i lavoratori a cui si applica il CCNL degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili, Società di servizi integrati alla proprietà immobiliare.

A partire dal 1° Ottobre 2025 verrà riconosciuta l‘Indennità di Vacanza Contrattuale mensile, come da tabella che segue.

 

LivelloBase per il calcolo dell’I.V.C. I.V.C. lorda 
Quadro2.210,63 176,85 
A11.915,88 153,27 
A21.719,38 137,55 
B11.522,88 121,83 
B21.375,50 110,04 
C11.277,25 102,18 
C21.179,00 94,32 
D11.100,40 88,03 
D2982,50 78,60 

Entro il mese di dicembre 2025, in attesa del rinnovo del CCNL, le Parti hanno anche ricordato l’obbligo di riconoscere ai lavoratori la seconda rata annuale del Welfare Contrattuale (600,00 euro, da anticipare al 50% a luglio e il restante 50% entro dicembre; per i lavoratori inquadrati come Quadri, l’importo annuale è pari a 1.200,00 euro). In caso di mancato versamento della prima rata, l’intero importo del Welfare Contrattuale deve essere accreditato entro il 31 dicembre 2025.

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6 Novembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Vetro, Lampade e Display: partita la trattativa per il rinnovo contrattuale

Avviata la trattativa con al centro i punti della piattaforma sindacale

Con un comunicato stampa del 5 novembre 2025, le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, insieme ad Assovetro, hanno reso noto l’inizio delle trattative per il rinnovo contrattuale del CCNL Vetro, Lampade e Display per il triennio 2026-2028. Il contratto scade il 31 dicembre prossimo. 
Le Parti hanno presentato nella piattaforma rivendicativa un aumento salariale complessivo di 235,00 euro. Le altre tematiche introdotte riguardano la rappresentanza sindacale; l’inserimento e il percorso alternativo di donne e giovani nei settori vetrari; una revisione del sistema classificatorio per l’elevata professionalità e la riduzione dell’orario di lavoro. È stato chiesto, inoltre, il potenziamento dei temi relativi alla salute, sicurezza e ambiente, oltre alla formazione e alla contrattazione di secondo livello. 

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