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Teleconsul Editore S.p.A.

11 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Funzioni Locali: nuovo incontro per il rinnovo contrattuale

Rinnovo CCNL 2022-2024: le nuove proposte di Aran e le riserve sindacali

Lo scorso 9 settembre si è svolto l’incontro tra le OO.SS. e l’Associazione datoriale Aran per la prosecuzione delle trattative di rinnovo del CCNL di settore per il periodo 2022-2024.

Come riportato in un comunicato della Fp-Cgil, l’Aran ha presentato nuove proposte tra cui la valorizzazione dei vice segretari negli incarichi di EQ negli enti privi di dirigenza; il trattamento del personale convenzionato tra enti; l’incremento del fondo straordinario negli enti senza dirigenza e l’indennità di servizio esterno.

Le  Organizzazioni sindacali hanno espresso riserve sulle risorse stanziate per il rinnovo contrattuale e hanno avanzato riflessioni critiche su diverse questioni, come le disparità di trattamento economico tra il personale a tempo parziale incaricato di EQ e quello impiegato nello scavalco in eccedenza; l’impossibilità di aumento del fondo straordinario a carico del salario accessorio e la necessità di risorse aggiuntive e la contestazione dell’abolizione del limite minimo di 1,00 euro per le indennità di servizio esterno.

Infine, i Sindacati hanno ribadito la necessità di soluzione alla disparità di trattamento economico durante le ferie e la previsione di titoli equivalenti alla laurea per accedere all’area dei funzionari.

Il prossimo tavolo di confronto è stato fissato per il 2 ottobre 2025.

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11 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il cambiamento del Codice ATECO 2025 non causa cessazione del CPB se l’attività rimane invariata

L’Agenzia delle entrate chiarisce se il cambiamento del codice ATECO dovuto all’aggiornamento ATECO 2025 causa la cessazione del Concordato Preventivo Biennale (Agenzia delle entrate, risposta 10 settembre 2025, n. 236).

L’Agenzia delle entrate esamina la situazione di un’azienda che opera come agente plurimandatario di commercio nel settore del noleggio di autoveicoli, fungendo da intermediario nella stipula di contratti di noleggio a lungo e breve termine e percependo commissioni. Poiché l’attività non era specificamente prevista nelle precedenti tabelle ATECO, l’istante utilizzava il codice ATECO generico 45.11.02 a cui era associato il modello ISA CM09U.

Con l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, un nuovo codice più appropriato, il 77.51.00, è stato creato per la sua attività di intermediazione, al quale è associato il modello ISA EG61U.

L’istante sta valutando di aderire al Concordato Preventivo Biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e, dunque, il suo dubbio riguarda l’applicazione dell’articolo 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 13/2024, che prevede la cessazione del CPB se il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella precedente.

 

L’Agenzia ricorda che l’articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce la cessazione del CPB se il contribuente modifica l’attività, ma non se per le nuove attività è previsto l’applicazione del medesimo ISA.
Già nella circolare n. 18/E/2024 e nelle FAQ del 28 maggio 2025, l’Agenzia chiarisce che il cambio del codice attività dovuto all’aggiornamento della classificazione ATECO 2025 non rileva ai fini della cessazione del CPB, anche se ne deriva l’applicazione di un diverso ISA, in quanto non è una modifica sostanziale dell’attività effettivamente esercitata.  Ne deriva che:

  • se l’attività nel biennio concordatario corrisponde a quella precedente, la cessazione non si verifica;
  • se l’attività viene modificata, ma l’ISA applicabile rimane il medesimo, la cessazione non si verifica;
  • la cessazione non si verifica per il cambio del codice attività dovuto all’aggiornamento ATECO 2025, anche se comporta un diverso ISA, perché non configura un cambiamento sostanziale dell’attività.

Inoltre, la risoluzione n. 24/E/2025 stabilisce che, a partire dal 1° aprile 2025, gli operatori devono utilizzare i nuovi codici ATECO negli atti e nelle dichiarazioni. L’adozione di ATECO 2025 non comporta obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati immediata, ma va fatto alla prima dichiarazione di variazione o se richiesto da specifiche normative. Per le dichiarazioni IVA 2025, è consentito indicare sia i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) che i nuovi ATECO 2025, con un’indicazione nella casella “Situazioni particolari”.

 

Pertanto, nel presupposto che l’attività effettivamente svolta non sia modificata, l’istante dovrà utilizzare, già a partire dal 1° aprile 2025 (data di entrata in vigore della nuova classificazione ATECO), il nuovo codice attività 77.51.00 (associato all’ISA EG61U). Il codice precedentemente utilizzato dall’istante (45.11.02, confluito nel 47.92.21, associato all’ISA DM09U) non dovrà essere usato. A differenza della dichiarazione annuale IVA 2025, per la dichiarazione annuale delle imposte sui redditi (Modello Unico 2025) relativa al periodo d’imposta 2024, che sarà presentata dopo il 1° aprile 2025, deve essere utilizzato il nuovo codice ATECO 77.51.00 (cui è associato l’ISA EG61U).

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10 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Carta “Dedicata a te” 2025: le liste dei beneficiari

Dal 10 settembre aperto l’applicativo web per i comuni (INPS, messaggio 9 settembre 2025, n. 2623).

Dopo il recente messaggio n. 2519/2025, l’INPS torna sul tema della “Carta Dedicata a te” comunicando che, d’intesa con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), oggi 10 settembre 2025 alle ore 14.00, nell’applicativo web per i comuni, sarà aperto il servizio in cui sono inserite le liste dei beneficiari per l’erogazione del contributo per l’annualità 2025.

L’Istituto segnala che i comuni possono accedere all’applicativo web tramite il sito istituzionale dell’INPS, nell’area tematica “Accesso ai servizi “l’INPS e i Comuni”, al menu “Servizi al cittadino”, selezionando la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.

Gli operatori comunali possono accedere previa specifica abilitazione al servizio, da richiedere con le modalità indicate nel citato messaggio n. 2519/2025. Una volta effettuato l’accesso all’applicativo web, dalla home page del sito istituzionale, gli stessi operatori possono visualizzare le liste dei beneficiari selezionati e selezionabili individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.

I comuni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, le liste dei beneficiari entro le ore 14.00 del 9 ottobre 2025, data di chiusura definitiva dell’applicativo web.  

Come per le precedenti annualità della “Carta dedicata a te”, i responsabili delle strutture territoriali dell’INPS avranno cura di dare massima priorità alle richieste di abilitazione presentate dai comuni per l’accesso all’applicativo web, fornendo il supporto tecnico necessario per consentire agli operatori comunali il completamento delle attività nei tempi previsti.

 

 

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10 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CIRL Edilizia Artigianato Piemonte: siglato l’accordo per l’EVR 2025

Con 4 parametri positivi, stabilito al 3,2% l’EVR 2025 per l’Edilizia Artigiana in Piemonte

L’8 agosto 2025 le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl del Piemonte, Fillea-Cgil Torino e Piemonte e le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese Piemonte Costruzioni, CNA Piemonte-Unione Costruzioni, Fiae-Casartigiani Piemonte hanno siglato l’accordo per la determinazione annuale dell’EVR per l’anno 2025.

Ai fini della determinazione del suddetto Elemento Variabile della Retribuzione le Parti Sociali hanno verificato l’andamento del settore edile artigiano nel periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 con riferimento ai dati del triennio 2024-2023-2022 confrontati con quelli del triennio precedente 2023-2022-2021.

La verifica dei parametri territoriali considerati, con esito di 4 indicatori positivi e 1 negativo, ha evidenziato le condizioni favorevoli alla corresponsione dell’EVR nella misura pari al 3,2%.

Ogni impresa, dopo aver verificato i propri parametri aziendali, potrà inviare la documentazione alla Cassa Edile di riferimento territoriale entro il 31 ottobre 2025. Gli importi dell’EVR 2025 saranno erogati con la retribuzione di settembre 2025.

Infine, gli arretrati maturati da gennaio ad agosto 2025 saranno erogati entro le competenze di dicembre 2025 in un’unica soluzione o, come prevede l’allegato C dell’accordo, in 4 tranches.

EVR per le province di Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli, Torino

LivelloMinimo 8.8.2025EVR 2025
7°2.147,2168,71
6°1.912,0861,19
5°1.593,5450,99
4°1.485,2347,53
3°1.381,2244,20
2°1.239,9039,68
1°1.062,3033,99

Per la sola Provincia di Alessandria l’erogazione dell’EVR 2025 si rimanda a successivo accordo tra le Parti da definirsi entro settembre 2025.

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10 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Auto aziendali elettriche: l’Agenzia chiarisce la tassazione delle ricariche presso colonnine pubbliche

L’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire un dubbio sollevato da una società relativamente al trattamento fiscale delle auto elettriche o ibride concesse in uso promiscuo ai dipendenti e alle ricariche presso colonnine pubbliche, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 10 settembre 2025, n. 237).

La Società intende rinnovare il proprio parco auto introducendo veicoli elettrici e ibridi plug-in. Attualmente, per i dirigenti che utilizzano auto a combustione in uso promiscuo, le spese di carburante per uso privato (entro un limite annuo) sono coperte dalla Società tramite una card e considerate esenti perché incluse nel valore convenzionale ACI già tassato. Se il limite viene superato, l’eccedenza è addebitata al dirigente tramite fattura.
Per evitare disparità e incentivare veicoli meno inquinanti, la Società vuole estendere le stesse condizioni ai dipendenti che scelgono auto elettriche o ibride plug-in. A questi dipendenti verrà fornita una card per la ricarica presso colonnine pubbliche, con addebito del costo alla Società. I dipendenti dovranno comunicare i chilometri aziendali per distinguere quelli privati. In caso di superamento di un limite annuo di chilometri privati, la Società addebiterà al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico dell’elettricità eccedente il limite, calcolato come costo totale del rifornimento diviso i chilometri percorsi nel periodo di riferimento.
La Società chiede di sapere se, in qualità di sostituto d’imposta:

– la card per la ricarica elettrica, anche per uso privato, non generi reddito tassabile per i dipendenti, poiché il valore della ricarica è già incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall’ACI;

– l’importo addebitato al dipendente per il superamento del limite di chilometri per uso privato possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI ai fini dell’individuazione del valore del benefit tassabile.

 

L’Agenzia ribadisce che il reddito di lavoro dipendente è “onnicomprensivo” (articolo 51, comma 1, TUIR), includendo beni e servizi forniti dal datore di lavoro. Tuttavia, l’Articolo 51, comma 4, lettera a) introduce una deroga specifica per i veicoli in uso promiscuo, stabilendo una determinazione forfetaria del valore tassabile basata sui costi chilometrici ACI. La percentuale applicabile a tale valore varia a seconda della tipologia di alimentazione (50% per autoveicoli standard, 10% per veicoli elettrici puri, 20% per ibridi plug-in, per contratti dal 1° gennaio 2025, salvo specifiche eccezioni transitorie).

 

L’Agenzia chiarisce che la determinazione basata sulle tabelle ACI è totalmente forfetaria e prescinde dagli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza reale. È irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico alcuni elementi della base di commisurazione del costo ACI. Eventuali altri beni o servizi forniti (es. immobile per custodire il veicolo) devono essere valutati separatamente. Tuttavia, se il dipendente corrisponde delle somme per l’uso promiscuo del veicolo, queste devono essere sottratte dal valore presuntivo stabilito dal legislatore.

 

Nella risposta n. 421/2023, l’Agenzia aveva chiarito che nell’ipotesi in cui il datore di lavoro provveda al rimborso delle spese di energia elettrica sostenute dal dipendente per la ricarica effettuata, presso la propria abitazione, dell’autoveicolo concesso in uso promiscuo, detto rimborso concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto lo stesso non rientra tra i fringe benefit forniti dal datore di lavoro, ma costituisce un rimborso monetario di spese sostenute dal lavoratore.

 

Pertanto, riguardo al primo quesito sulla card per la ricarica elettrica, poiché le tabelle ACI considerano l’elettricità come “carburante” nel calcolo del costo chilometrico per i veicoli elettrici e ibridi plug-in, la fornitura di energia elettrica per la ricarica da parte del datore di lavoro (anche tramite card per colonnine pubbliche, entro un certo limite annuo) non genera reddito imponibile per il dipendente. Questo perché il costo è già considerato nella determinazione forfetaria del valore ACI, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo

 

Riguardo al secondo quesito, sull’addebito al dipendente per il superamento del limite, l’Agenzia spiega che la determinazione del valore da assoggettare a tassazione è forfetaria e prescinde dai costi effettivi sostenuti dal dipendente. Di conseguenza, le somme addebitate al dipendente per l’energia elettrica utilizzata per l’uso privato del veicolo non possono essere portate in diminuzione del valore forfetario del veicolo determinato dalle tabelle ACI, e quindi non possono abbattere il valore del fringe benefit tassabile ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir. Tali somme, invece, dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

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9 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Bonus asilo nido 2025: nuove indicazioni sul contributo

Illustrata anche l’ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026 (INPS, circolare 5 settembre 2025, n. 123).

L’INPS ha fornito indicazioni sul cosiddetto Bonus asilo nido 2025 a seguito dell’interpretazione autentica dell’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 355, della Legge n. 232/2016, fornita dall’articolo 6-bis del D.L. n. 95/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118/2025. Le nuove istruzioni integrano e modificano le indicazioni precedentemente fornite con la circolare n. 60/2025, con riferimento all’ambito applicativo del contributo asilo nido nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. Nella circolare in commento, inoltre, viene illustrata anche l’ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le novità per il 2025

In particolare, le modifiche che subisce il beneficio, a partire dall’anno in corso, consistono nell’ampliamento delle strutture educative che danno diritto al beneficio e l’introduzione di domande con validità pluriennale.

In aggiunta ai tradizionali asili nido pubblici e privati, il contributo è ora esteso a:

– micronidi per bambini dai 3 ai 36 mesi;
– sezioni primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi;
– servizi integrativi come spazi gioco per bambini, servizi educativi domiciliari e centri per bambini e famiglie.

Tutte le strutture devono essere autorizzate secondo la normativa regionale per l’erogazione di servizi educativi per l’infanzia.

Sono invece escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’articolo 6-bis del D.L. 95/2025. Tra questi:

– servizi ricreativi;
– servizi pre-scuola e post-scuola;
– frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore.

L’ultrattività delle domande

L’altra rilevante modifica riguarda le domande presentate dal 1° gennaio 2026, che avranno validità automatica per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni del bambino, dopo la verifica annuale dei requisiti e avere effettuato la prenotazione delle mensilità per ogni anno solare.

Per il contributo asilo nido sarà necessario allegare la documentazione di pagamento di almeno una retta; per gli asili pubblici con pagamento posticipato, sarà sufficiente l’iscrizione o l’inserimento in graduatoria. Invece, per il contributo a sostegno presso l’abitazione, sarà richiesta un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie croniche. 

Le strutture INPS stanno riesaminando le domande 2025 sulla base delle nuove disposizioni, procedendo all’accoglimento delle domande precedentemente respinte per strutture che sono ora incluse nel beneficio.

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