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Teleconsul Editore S.p.A.

28 Ottobre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

ATECO 2025: il nuovo Manuale di classificazione

Pubblicato in nuovo Manuale di classificazione previdenziale e rilasciata la funzionalità di consultazione delle regole di compatibilità (INPS, messaggio 27 ottobre 2025, n. 3206).

A seguito dell’adozione, a partire dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT sulla base della classificazione europea NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), l’INPS ha provveduto ad assegnare a tutte le matricole già iscritte e attive in data antecedente al 1° aprile 2025 il codice ATECO 2025 corrispondente all’attività economica già esercitata e descritta dal codice ATECO 2007 presente negli archivi anagrafici.

 

Conseguentemente, l’Istituto ha comunicato, con il messaggio in oggetto, la avvenuta pubblicazione del Manuale di classificazione previdenziale che definisce la classificazione dei datori di lavoro in base al codice ATECO 2025 e che sostituisce il procedente Manuale riferito al codice ATECO 2007. 

 

Nel Manuale, per ogni singola sezione, divisione, gruppo e classe, vengono individuati i codici ATECO a sei cifre con la corrispondente descrizione e il dettaglio delle relative attività e/o prodotti, così come indicato nel manuale dell’ISTAT di riferimento con, laddove presenti, le correlate inclusioni ed esclusioni. Inoltre, accanto al singolo codice ATECO viene indicato il/o i CSC che l’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989, ha individuato in corrispondenza della specifica attività descritta.

 

Attraverso la consultazione on-line è possibile verificare puntualmente le regole di classificazione che al momento dell’accesso/consultazione i datori di lavoro devono seguire ai fini dell’iscrizione; infatti, ogni variazione procedurale registrata nei sistemi e legata all’associazione tra il singolo codice ATECO 2025 e i relativi CSC viene automaticamente riportata nel Manuale on-line.

 

Inoltre, l’INPS comunica che è stata rilasciata una nuova funzionalità che consente la consultazione delle compatibilità tra i codici ATECO, i CSC e i CA.

 

La consultazione delle regole di compatibilità comprende:

 

– lista codici ATECO 2025: selezionando il singolo codice ATECO 2025 è possibile visualizzare i CSC compatibili;
– lista CSC: selezionando il singolo CSC è possibile visualizzare tutti i codici ATECO 2025 o 2007 compatibili;
– lista CA: selezionando il singolo CA, oltre alla descrizione e alla data inizio e fine, è possibile visualizzare le compatibilità del CA con i singoli codici CSC, nonché le compatibilità del CA con gli altri CA.

 

I datori di lavoro e gli intermediari abilitati possono accedere al Manuale e al servizio di consultazione delle regole di compatibilità tramite il servizio “Compatibilità ATECO-CSC-CA”, raggiungibile dal sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Imprese e liberi professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità ATECO-CSC-CA”.

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28 Ottobre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Metalmeccanica Industria: nuovi incontri per il rinnovo

Salute e sicurezza, formazione e inquadramento sono i temi trattati

Il 22 e 23 ottobre sono conclusi i primi due incontri di trattativa tra sindacati (Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil) e Federmeccanica-Assistaper il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria in cui sono stati discussi i seguenti argomenti:

– salute e sicurezza, formazione e inquadramento nel primo appuntamento;

– malattia, lavoratori stranieri, diritti sindacali, campo di applicazione, osservatorio nazionale, diritti di informazione-partecipazione e politiche di genere nel secondo appuntamento.

Secondo i sindacati, le due giornate sono state importanti in quanto si sono affrontati alcuni temi della parte normativa, in attesa di discutere sulla parte economica ed in particolar modo sui salari.

Previsti altri due appuntamenti il 30 e il 31 ottobre in cui si discuterà di di orario di lavoro, mercato del lavoro, appalti e politiche attive.

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

27 Ottobre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Commercio Cifa – Confsal: sottoscitto l’accordo integrativo

Le Parti hanno depositato il nuovo testo coordinato che sostituisce integralmente il precedente CCNL

Il 23 settembre scorso è stato sottoscritto da Cifa e Confsal l’accordo integrativo del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servzii, Pubblci Esercizi eTurismo che modifica e aggiorna alcune disposizioni contrattuali.
Periodo di prova
Modificati i termini della durata del periodo di prova.:

– 45 giorni di lavoro effettivo, per il primo livello;

– 60 giorni di lavoro effettivo, per il secondo e terzo livello;

– 60 giorni di lavoro effettivo, dal quarto al quinto livello di inquadramento;

– 90 giorni dal sesto livello;

– 180 giorni per i livelli successivi.

Lavoro supplementare

In caso di modifica dell’orario di lavoro è prevista una maggiorazione del 31,5% (30% + 1,5%) della retribuzione oraria globale.

In caso di lavoro supplementare è, invece, aumentata la maggiorazione dal 15% al 30% della retribuzione.

Periodo di comporto

E’ modificata la durata del periodo di comporto con la previsione del diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 12 mesi nell’arco dell’ultimo triennio.

Malattia
In caso di assenze per malattia il trattatmento economico è così aggiornato:

– 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza);

– 75% per i giorni dal 4°al 20°;

– 100% per i giorni dal 21° in poi.

Preavviso di licenziamento

Fino a cinque anni di servizio compiuti:

– 15 giorni di calendario, per il primo livello;

– 20 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

– 30 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 60 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

– 20 giorni di calendario, per il primo livello;

– 30 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

 45 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 90 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Oltre i dieci anni di servizio compiuti:

– 20 giorni di calendario, per il primo livello;

– 45 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

– 60 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 120 giorni di calendario, per i livelli successivi.

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27 Ottobre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Dirigenti Medici: fissato l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto

Prevista oggi la firma del contratto per il triennio 2022-2024

Le Parti sociali sono state convocate oggi, 27 ottobre 2025, per la sottoscrizione definitiva del CCNL del Comparto Sanità Pubblica 2022–2024 che interessa gli oltre 600mila lavoratrici, lavoratori e professionisti della sanità pubblica.

Secondo la Cisl-Fp, tale accordo, oltre a riconosce valore economico e professionale ai dipendenti del settore, apre una nuova fase, che dovrà prevedere un monitoraggio attento sull’applicazione uniforme degli aumenti e delle novità normative in tutte le aziende sanitarie, insieme all’avvio immediato della contrattazione integrativa nel rispetto delle regole e della rappresentanza.

Inoltre, già è in programma la nuova stagione contrattuale, al fine di avviare subito la nuova fase di negoziazione capace di garantire rinnovi firmati entro la loro vigenza, più qualità nei servizi per i cittadini, equità nei trattamenti e futuro al lavoro pubblico.

 

 

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27 Ottobre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Lavoro sportivo: l’aggiornamento dei codici qualifica

Gli enti professionistici e dilettantistici, i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati dovranno fare riferimento alla nuova classificazione.(INPS, messaggio 24 ottobre 2025, n. 3185).

L’INPS è intervenuto di nuovo sul lavoro sportivo, comunicando di aver proceduto all’allineamento delle descrizioni relative ai codici qualifica n. 785 e n. 788, presenti nell’Allegato n. 1 della circolare n. 127/2025, armonizzandole con le definizioni già contenute nella circolare INPS n. 88/2023.

Infatti, l’Istituto con la citata circolare n. 127/2025 aveva fornito indicazioni sul riordino degli enti sportivi e sulla riforma della tutela previdenziale dei lavoratori dello sport, come disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, il nuovo Allegato n. 1 aggiornato sostituisce integralmente quello precedentemente pubblicato con la circolare 127/2025.

Gli enti sportivi professionistici e dilettantistici, così come i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati, dovranno fare riferimento esclusivamente alle nuove descrizioni per la corretta classificazione dei lavoratori sportivi.

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24 Ottobre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Incentivo all’esodo: chiarimenti sull’Uniemens

Fornite precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso (INPS, messaggio 23 ottobre 2025, n. 3166).

L’INPS ha fornito precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012, in relazione ai quali non sussiste l’obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.

In particolare, con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo di cui al citato articolo 4 della Legge n. 92/2012, gli stessi nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <Qualifica1> devono valorizzare il valore “V”, avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.

Inoltre, deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>, mentre non deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>. Nell’elemento <TipoLavoratore> deve essere indicato, in relazione al Fondo di previdenza a cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici esistenti.

Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale deve essere indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente). I dati sopra esposti nel flusso Uniemens sono riportati nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna “somma a debito” con il codice in uso “M161”.

Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l’elemento <RegimePost95> con il valore “Si”, l’elemento <ImponibileEccMass> di <EccedenzaMassimale> indicando l’importo dell’imponibile e l’elemento <ContributoEccMass> con il valore “zero”. La procedura riscostruisce nel DM2013 virtuale il codice “V980” con l’importo dell’imponibile indicato in <ImponibileEccMass> e il contributo pari a “zero”, non essendo dovute le contribuzioni minori.

Sul conto individuale, per i lavoratori interessati, è garantita la copertura delle settimane senza la “monetizzazione” dell’imponibile riportato nell’elemento <ImponibileEccmass>.

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