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Teleconsul Editore S.p.A.

3 Novembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: pubblicato in G.U. il decreto

Il provvedimento prevede misure su formazione, controlli e prevenzione (D.L. 31 ottobre 2025, n. 159).

Nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre scorso è stato pubblicato il cosiddetto Decreto sicurezza sul lavoro (D.L. n. 159/2025). Il provvedimento recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” centra l’attenzione soprattutto sugli aspetti relativi alla formazione, ai controlli e alla prevenzione.

In particolare vengono previste:

– la revisione delle aliquote INAIL e dei contributi agricoli a partire dal 1° gennaio 2026;

– nuove disposizioni in materia di adesione delle imprese alla Rete del lavoro agricolo di qualità (necessaria l’assenza di condanne penali o sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni);

– forte attenzione al fenomeno del subappalto e al suo controllo;

– disposizioni specifiche sui strumenti digitali (badge di cantiere e patente a crediti);

– potenziamento dell’organico dell’INAIL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro;

– rafforzamento della formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

– il rafforzamento della tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro;

– l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni;

– visite mediche aggiuntive per le attività ad alto rischio di infortuni;

– destinazione delle risorse derivanti dalle sanzioni irrogate dalle ASL alle attività del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPRESAL) e a quelle di formazione e aggiornamento professionale.

 

 

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31 Ottobre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confimi: nuovi minimi

Aumenti fino a 100,00 euro per i lavoratori del settore

Lo scorso 28 ottobre 2025 l’Organizzazione sindacale Fim-Cisl e l’Associazione datoriale Confimi Industria Meccanica hanno firmato l’accordo per l’adeguamento delle retribuzioni relative al biennio 2025-2026 per i lavoratori dipendenti dalle aziende a cui si applica il CCNL di settore siglato il 7 giugno 2021.

L’accordo prevede l’aumento dei minimi per la generalità dei lavoratori; l’adeguamento retributivo per i lavoratori assunti con Contratto Socrate per l’occupazione; l’aumento, con decorrenza 1° giugno 2026, per i trattamenti economici di trasferte e reperibilità.

Il suddetto incremento retributivo, riferito alla categoria 5^ e comprensivo degli scostamenti Ipca Nei, è quantificato nell’importo di 100,00 euro erogato in 3 tranches:

– 27,97 euro dal 1° giugno 2025  (risultano già erogati);

– 22,03 euro dal 1° novembre 2025;

– 50,00 euro dal 1° giugno 2026.

Per i lavoratori assunti con contratto Socrate per l’occupazione, il suddetto aumento salariale, riferito alla categoria 5^ e comprensivo degli scostamenti Ipca Nei, è quantificato nell’importo di 80,00 euro erogato in 3 tranches:

– 24,13 euro dal 1° giugno 2025 (risultano già erogati);

– 15,87 euro dal 1° novembre 2025;

– 40,00 euro dal 1° giugno 2026.

Minimi retributivi

CategorieMinimo1.06.2024Incremento1.06.2025Minimo1.06.2025Incremento1.11.2025Minimo1.01.2025Incremento1.06.2025Minimo1.06.2026
9^2.994,0838,923.033,0030,663.063,6669,593.133,25
8^2.693,1235,012.728,1327,582.755,7162,592.818,30
7^2.476,0732,192.508,2625,362.533,6257,552.591,17
6^2.307,4330,002.337,4323,632.361,0653,632.414,69
5^2.151,3527,972.179,3222,032.201,3550,002.251,35
4^2.008,5726,112.034,6820,572.055,2546,682.101,93
3^1.924,5225,021.949,5419,711.969,2544,732.013,98
2^1.735,4722,561.758,0317,771.775,8040,331.816,13

Minimi retributivi per i lavoratori assunti con contratto Socrate

CategorieMinimo1.06.2024Incremento1.06.2025Minimo1.06.2025Incremento1.11.2025Minimo01.11.2025Incremento01.06.2026Minimo1.06.2026
9^2.582,2333,572.615,8022,082.637,8855,642.693,52
8^2.323,5530,212.353,7619,862.373,6250,072.423,69
7^2.135,5227,762.163,2818,262.181,5446,022.227,56
6^1.990,8025,882.016,6817,022.033,7042,902.076,60
5^1.856,3324,131.880,4615,871.896,3340,001.936,33
4^1.732,1222,521.754,6414,811.769,4537,321.806,77
3^1.660,3321,581.681,9114,191.696,1035,781.731,88
2^1.585,1220,611.605,7313,551.619,2834,161.653,44

Trasferta

Dal 1° giugno 2026 l’accordo prevede l’aumento:

– dell’indennità di trasferta intera a 52,00 euro;

– l’aumento della quota per il pasto meridiano o serale a 13,89 euro;

– della quota per il pernottamento a 25,26 euro. 

Reperibilità

 Compenso giornalieroCompenso settimanale
16 ore24 ore24 ore6 giorni 6 giorni con festivo6 giorni con festivo e giorno libero
Categoriagiorno lavoratogiorno liberofestivi
1^ – 2^ – 3^6,079,089,8239,4440,1943,19
4^ – 5^7,1911,3212,1147,2848,0852,20
Superiore alla 5^8,2713,6014,3454,9855,7261,05

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31 Ottobre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile

Se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventi ammessi al Superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è, in linea di principio, imponibile tranne nell’ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l’immobile «per successione» oppure qualora l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale per il periodo minimo indicato dalla norma (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 30 ottobre 2025, n. 62/E).

L’Istante – che nel 2012 ha ricevuto in donazione un’unità immobiliare dalla madre, proprietaria dell’immobile per successione alla morte del coniuge e ha fruito della detrazione (c.d. Superbonus) di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), relativamente alle spese sostenute per interventi edilizi eseguiti sull’immobile terminati a dicembre 2024 – precisando che l’immobile non è stato adibito ad abitazione principale, avendo intenzione di cedere a titolo oneroso l’unità immobiliare, chiede se, nel caso in esame, emerga una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. bbis), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

L’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), introduce e disciplina, come noto, una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alle cessioni d’immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati ai sensi del decreto Rilancio (c.d. Superbonus). In particolare, l’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) dispone che «Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (…) bbis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo».

Nel definire i criteri di calcolo della plusvalenza, il successivo articolo 68 del TUIR, nel testo in vigore a seguito delle modifiche apportate dalla citata legge di bilancio 2024, prevede che «le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e bbis) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alle lettere b) e bbis) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Per gli immobili di cui alla lettera bbis) del comma 1 dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati, ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera bbis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

In altri termini, precisa l’Agenzia delle entrate, se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventi ammessi al Superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è, in linea di principio, imponibile tranne nell’ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l’immobile «per successione» oppure qualora l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale (propria o di un suo familiare) per il periodo minimo indicato dalla norma.

Ciò posto, nel caso in esame, non opera l’esclusione prevista dalla norma atteso che, in base a quanto dichiarato, l’immobile che l’Istante intende cedere non è stato acquisito «per successione», bensì per donazione, né è stato adibito ad abitazione principale. Pertanto, qualora ceda a titolo oneroso il predetto immobile prima che siano decorsi dieci anni dalla conclusione degli interventi ammessi al Superbonus, l’Istante dovrà assoggettare a tassazione la plusvalenza di cui al citato articolo 67, comma 1, lett. bbis), del TUIR, derivante da tale cessione, da calcolare ai sensi del successivo articolo 68.

 

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31 Ottobre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Trasporto merci (Conflavoro-Confsal): rinnovo economico

Dal 1° ottobre 2025 nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore 

Lo scorso 27 ottobre 2025 le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica e l’Associazione datoriale Conflavoro-Pmi hanno siglato il rinnovo economico del CCNL di settore siglato il 31 maggio 2022 ed avente validità dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2025.

Le Parti, in attesa del prossimo CCNL, hanno concordato di procedere prioritariamente al rinnovo della parte economica al fine di tutelare l’occupazione e salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori del comparto ridefinendo le retribuzioni anche alla luce dell’inflazione registrata.

Pertanto, le Parti sociali hanno convenuto di procedere all’adeguamento dei minimi che saranno applicati a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Tabella A: minimi retributivi comprensivi di EDR ed EPA (Elemento Professionale D’Area)

LivelloMinimi dal 1° ottobre 2025Minimi dal 1° gennaio 2026
Quadro *2.537,002.589,00
1°2.376,002.425,00
2°2.186,002.231,00
3° Super1.992,002.032,00
3°1.919,001.958,00
4°1.858,001.896,00
5°1.736,001.771,00
6°1.624,001.657,00
7°1.473,00–

* Ai lavoratori con qualifica di Quadro deve essere aggiunta l’Indennità di funzione dell’importo di 52,00 euro.

Ai lavoratori viene, inoltre, riconosciuta l’erogazione di un importo Una Tantum erogato in unica soluzione o un massimo di 12 rate. L’importo dell’Una Tantum è stabilito in base al livello di inquadramento.

LivelloImporto Una Tantum
Quadro811,50
1°728,50
2°685,75
3° Super704,00
3°588,25
4°567,25
5°515,50
6°488,25
7°345,25

Tabella Riders: minimi retributivi comprensivi di EDR ed EPA (Elemento Professionale D’Area)

LivelloPeriodoMinimi dal 1° ottobre 2025Minimi dal 1° gennaio 2026
APrimi 6 mesi1.615,001.648,00
AMesi successivi1.703,001.738,00
BPrimi 6 mesi1.622,001.655,00
BUlteriori 9 mesi1.710,001.754,00
BMesi successivi1.753,001.789,00

Ai lavoratori qualificati come Riders viene, inoltre, riconosciuta l’erogazione di un importo Una Tantum erogato in unica soluzione o un massimo di 12 rate. L’importo dell’Una Tantum è stabilito in base al livello di inquadramento.

LivelloPeriodo Importo Una Tantum
APrimi 6 mesi423,00
AMesi successivi445,50
BPrimi 6 mesi458,00
BUlteriori 9 mesi480,50
BMesi successivi486,75

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31 Ottobre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Metalmeccanica Industria (Conflavoro-Confsal): con l’accordo nuovi minimi da ottobre

Le nuove tabelle retributive sostituiscono ogni altra tabella salariale precedentemente in vigore

Il 27 ottobre 2025, presso la sede di Conflavoro PMI, si è raggiunto l’accordo economico del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione impianti, tra Conflavoro PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese e Confsal, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori, Fesica, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato.

Le Parti Sociali hanno concordano di applicare, a decorrere dal 1° ottobre 2025, le tabelle salariali di seguito riportate.

LivelliMinimi retributivi dal
1° ottobre 2025
Quadri2.838,00
Primo Livello2.771,00
Secondo livello Super2.482,00
Secondo livello2.314,00
Terzo livello2.159,00
Quarto livello2.016,00
Quinto livello1.974,00
Sesto livello1.932,00
Settimo livello1.743,00

 

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31 Ottobre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Artigiani: riduzione dei premi annualità 2025

Comunicata la pubblicazione del decreto ministeriale che ha stabilito il beneficio in misura pari al 5,07% dell’importo dovuto (INAIL, nota 24 ottobre 2025, n. 9477).

Con la nota in commento, l’INAIL ha comunicato che nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato il D.M. n. 169/2025 che ha stabilito la riduzione spettante alle imprese artigiane, che non hanno avuto infortuni nel biennio 2023/2024, in misura pari al 5,07% dell’importo del premio dovuto per il 2025, come da delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n.127/2025.

La riduzione, prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781 della Legge n. 296/2006, si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l’autoliquidazione 2025/2026 e spetta alle imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore.

Tali imprese non debbono aver registrato infortuni nel biennio 2023-2024 e debbono aver presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2024, inviata entro il 28 febbraio 2025.

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